Pubblicare o non pubblicare, questo è il problema

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    Pubblicare o non pubblicare, questo è il problema
    Regole di base per la pubblicazione delle proprie fotografie

    Quante volte ci siamo trovati a discutere sulla possibilità, o meno, di pubblicare una foto contenente il ritratto di persone sconosciute?

    Magari dopo giorni di attesa per un evento, riusciamo a cogliere l’attimo e la luce giusta ed ecco che, nel contesto, troviamo il volto di persone che si trovano li per caso; oppure abbiamo fatto le foto al matrimonio di un nostro amico, le possiamo pubblicare? E’ lecito effettuare scatti che raffigurano persone sconosciute e ignare della nostra presenza oppure abitazioni o luoghi di proprietà privata?

    Per prima cosa dobbiamo dividere le due cose:
    A. La possibilità di scattare foto.
    B. La possibilità di pubblicare foto.


    A. La possibilità di scattare foto.
    E' vietato. La legge vieta le riprese di obiettivi militari (R.D.1161/1941) quali stazioni, aeroporti, caserme, di materiale bellico o di proprietà di corpi militari nonché dei loro appartenenti in servizio.
    NON è vietato. Al di là di queste restrizioni non esiste legge che vieti di fotografare i privati o i luoghi aperti al pubblico. Capita spesso che privati cittadini si ribellino alla loro ripresa fino ad intimare la consegna dei supporti di memorizzazione. Questa situazione è un abuso: per la legge la ripresa dei privati non è vietata mentre lo può essere la loro pubblicazione.

    B. La possibilità di pubblicare foto.
    Il rispetto delle immagini delle persone ritratte è sancito dalla legge 633/41 e successive modifiche sul “diritto d’autore” (capo 6 sez. 2) ed è su questo punto che spesso nascono numerose contestazioni. L’Art. 96 espone chiaramente il diritto di opporsi alla pubblicazione nel caso il proprio ritratto venga usato senza il proprio consenso.

    Art. 96: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

    Questo articolo è essenziale principalmente per i fotografi free-lance che realizzano le foto per poi cederle alle agenzie di stampa, ma anche a chi vuole pubblicare i propri scatti a fini non commerciali. In questi casi si necessita di un permesso scritto, denominato “RELEASE”, obbligatorio in caso di utilizzo commerciale: è buona norma che sia presente anche in tutti gli altri fini di pubblicazione anche se normalmente è uso confidare nel cosiddetto “diritto di cronaca” o nell’intelligenza delle persone ritratte.

    Eccezioni.
    Non occorre il consenso alla pubblicazione quando:
    1. Si tratta di un personaggio famoso ritratto, nell’ambito della sua notorietà, con fini di cronaca ed esclusivamente se riferito al contesto della sua professione (un politico durante un dibattito, si mentre se è in vacanza con la famiglia, no) inoltre la cassazione evidenzia come il fine di lucro annulli questa concessione.
    2. Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. In questo caso la persona può comunque opporsi o richiedere la non riconoscibilità del volto.
    3. Se la pubblicazione è motivata ai fini della giustizia o di polizia.
    4. Se l’immagine della persona compare all’interno dell’immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, cioè immagini che avendo come soggetto il luogo pubblico o l’evento raffigurano accidentalmente e marginalmente i volti delle persone li presenti

    F.A.Q.
    Per capire meglio, proviamo a rispondere alle domande più comuni.

    Ho effettuato un servizio fotografico ad un matrimonio, lo posso pubblicare?
    La legge vieta la possibilità di pubblicare le foto in contesti aperti al pubblico, in vetrina, sul proprio sito web, su riviste ecc, in quanto gli sposi perderebbero la loro privacy, occorre l’autorizzazione scritta da parte della coppia che può decidere quali foto pubblicare e quali no.
    È altresì permessa la pubblicazione senza autorizzazione quando la visione è limitata ad un pubblico circoscritto e identificato, per esempio in un book cartaceo in unica copia da mostrare ai clienti, in una pagina web protetta da password, comunque sempre per un uso veramente ristretto.

    Ho fatto una bellissima foto alla piazza della mia città, però ci sono delle persone ben riconoscibili, la posso mettere sul mio sito web?
    Non occorre l’autorizzazione, e quindi liberamente pubblicabile, se si tratta di un'immagine del luogo (o dell’evento) nella quale alcune persone possono essere incidentalmente riconoscibili e che non fanno parte diretta del soggetto. Quindi, una foto di una chiesa con delle persone davanti non occorre il permesso per pubblicarla, il ritratto di una persona davanti alla stessa chiesa invece necessita di autorizzazione.

    Ho fotografato una fontana su cui era presente una ragazza ma non riconoscibile in volto, occorre l’autorizzazione alla pubblicazione?
    No, se le persone ritratte non sono riconoscibili non occorre l’autorizzazione.

    Devo fare una mostra fotografica sulla terza età per un’associazione culturale. Devo chiedere la release a tutte le persone ritratte?
    No, la legge cita espressamente questo caso come una situazione per la quale non occorre autorizzazione.

    Vorrei fotografare il mio cantante preferito durante un suo concerto per pubblicare una cronaca della serata sul mio blog, lo posso fare?
    Premesso il fatto che durante un concerto, per il quale è dovuto il pagamento di un biglietto d’ingresso, l’organizzazione può vietare la ripresa a prescindere dalla normativa. Nel caso non esista tale divieto esplicito, è possibile pubblicare le foto in quanto la legge o permette per finalità prevalenti di informazione, sempre che la pubblicazione sia legata all’evento stesso.

    E se la stessa foto la voglio vendere ad una agenzia di stampa?
    La possibilità di pubblicare le immagini di personaggi famosi, senza richiedere la RELEASE, è limitata agli impieghi di informazione e non di merchandising.

    È possibile fotografare edifici privati?
    Se per i ritratti di persone vige la possibilità di esercitare il “diritto d’immagine”, nella nostra legislazione NON ESISTE una proibizione simile sulle immagini della proprieta' privata, tranne i casi previsti dal Regio Decreto 1161/41. Per questo motivo, l'esecuzione di riprese fotografiche di edifici privati per come risultano visibili dal normale passaggio pubblico è LIBERA DA VINCOLI di ogni genere, e non richiede - a norma di Legge - alcuna esplicita autorizzazione preventiva.
    Il problema puo' essere quindi di caratter diplomatico, e non legale. Se, cioe', il realizzare le riprese "da' fastidio" al proprietario, puo' capitare che si perdano tempo ed energie per dimostrare di essere nel giusto.

    In conclusione

    Per chiudere questa mini guida teniamo a precisare che, anche nelle casistiche in cui non necessita l’assenso alla pubblicazione, le immagini non devono essere utilizzate a fine di lucro oppure ledere la dignità o il buon nome della persona ritratta.
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