A quanto pare lo stato italiano vuole imporre la registrazione a tutti quelli che fanno informazione su Internet! Questo vuol dire che molti siti che si occupano di notizie aggiornando queste periodicamente, deve essere registrato presso la cancelleria del Tribunale. Ecco quanto si legge su PeaceLink:
COMUNICATO STAMPA 12 DICEMBRE 2000
Nonostante la liberta' di espressione sancita dalla nostra costituzione, anche un gruppo di missionari che produce informazione in rete in maniera continuativa dovra' registrare il proprio sito come qualunque altra testata giornalistica.
L'obbligo di registrazione fa parte di una serie di modifiche che stanno per essere apportate alla legge sulla stampa, la legge numero 47 del 1948, in seguito ad un appello per la riforma della legge sulla stampa, inviato al Ministro della Giustizia Fassino da Franco Abruzzo, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
Il testo dell'appello di Franco Abruzzo e' disponibile sul sito dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia all'indirizzo http://www.odg.mi.it/fassino.htm, oppure sul sito dell'Associazione PeaceLink all'indirizzo http://www.peacelink.it/censura/abruzzo.htm.
In particolare, se le modifiche auspicate da Abruzzo dovessero essere approvate dal Parlamento, nell'articolo 5 della nuova legge sulla stampa verrebbe stabilito che:
"Nessun giornale, periodico, telegiornale, radiogiornale oppure giornale telematico può essere pubblicato o trasmesso se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi".
La definizione di "giornale telematico" e' piuttosto ambigua, e da' spazio ad una serie di interpretazioni restrittive che potrebbero estendere l'obbligo di registrazione a tutti i siti di natura informativa assimilabili a un giornale o ad un periodico, che dovrebbero cercarsi un direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti e chiedere l'iscrizione.
Le sanzioni riservate ai siti non registrati sono specificate chiaramente nell'articolo 16 della legge sulla stampa, che riporiamo per esteso:
Stampa clandestina. - Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta all'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
Siti che fanno informazione rischiano di scomparire!!!!
Aiuto!